Superato l’obbligo dell’autorizzazione preventiva del Garante per l’utilizzo dei dati sanitari

Con la nuova formulazione dell’articolo 110 del Codice Privacy, riguardante l’obbligo del consenso per il trattamento dei dati, si va finalmente incontro ai fini della ricerca, pur nel rispetto delle persone. La modifica, proposta dai senatori Simona Loizzo e Luciano Ciocchetti, è stata approvata la scorsa settimana ed inserita nella legge di conversione del decreto Pnrr.

Secondo il nuovo testo dell’articolo, se risulta impossibile ricevere il consenso dell’interessato, i dati personali possono essere trattati per i fini della ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, a condizione che sia ottenuto il parere favorevole del comitato etico competente e che siano osservate le garanzie dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

In tal modo è stato eliminato il requisito obbligatorio dell’autorizzazione preventiva da richiedere al Garante della privacy, sostituito dal rispetto delle garanzie eventualmente indicate dal Garante nelle regole deontologiche sul trattamento di dati per fini di ricerca.

Questa modifica va incontro alle richieste di modifica della norma sulla privacy avanzate da una serie di soggetti, fra i quali la Società italiana di leadership e management in medicina (Simm), l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Cittadinanzattiva, la Federazione italiana di aziende sanitarie ospedaliere (Fiaso), la Fondazione Periplo, l’Associazione Periplo, la Fondazione Res, che avevano sottoscritto un documento lo scorso 20 febbraio, presentato alle istituzioni.

 

La Redazione

Source: Aboutpharma