Cessazione del mandato: quali Indennità per gli Agenti Informatori Scientifici?

La determinazione dell’indennità spettante all’Agente/Informatore alla cessazione del rapporto di agenzia in Italia è influenzata dalla complessa interazione tra le norme del codice civile e quelle contenute negli Accordi Economici Collettivi (i cosiddetti “A.E.C.”). Con l’introduzione dei decreti legislativi di attuazione della Direttiva europea 86/653, l’articolo 1751 del codice civile è stato profondamente modificato, eliminando il richiamo esplicito agli Accordi Economici Collettivi che era presente nella versione precedente. Tuttavia, tali Accordi continuano a disciplinare la materia, creando non poche difficoltà interpretative e applicative.

Dopo un lungo percorso giurisprudenziale, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con una decisione del marzo 2006, ha sancito l’incompatibilità sostanziale degli Accordi Economici Collettivi – in particolare di quelli del 1992 – con la Direttiva 86/653. In teoria, questa pronuncia avrebbe dovuto comportare l’inapplicabilità delle disposizioni degli A.E.C. relative al calcolo dell’indennità di fine rapporto. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con due sentenze dell’ottobre 2006 (seguite da altre analoghe), ha affermato che i criteri stabiliti dagli A.E.C. possono comunque valere come soglia minima garantita per l’agente.

In pratica, se prima del 2006 gli Accordi Economici Collettivi rappresentavano il criterio prevalente per la quantificazione dell’indennità, oggi la Cassazione li considera un trattamento minimo, fermo restando il diritto dell’agente a invocare, se più vantaggioso, quanto previsto dall’articolo 1751 c.c. Ciò comporta che, al momento della cessazione di un contratto di agenzia, l’indennità dovuta all’agente può variare all’interno di un intervallo compreso tra un minimo (determinato secondo gli A.E.C.) e un massimo (calcolato secondo il criterio dell’art. 1751 c.c., pari a un’annualità media dei compensi percepiti negli ultimi cinque anni o per tutta la durata del contratto se inferiore ai cinque anni). Questa ampia “forbice” spesso comporta discrepanze significative, rendendo difficile per le parti trovare un accordo in sede extragiudiziale e portando frequentemente alla necessità di rivolgersi al giudice per dirimere la questione.

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Source: FTA AVVOCATI